Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro
AQademy eroga corsi di formazione obbligatori per le principali figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08.
La Formazione per gli Addetti all' Antincendio è disciplinata dal testo unico D.lsg n. 81/08, dal D.M. 10 Marco del 1998 e D.M. 03-08-2015 e dal nuovo D.M. 02 settembre 2021 che norma i nuovi corsi antincendio ed i relativi aggiornamenti, suddividendo le attività lavorative in 3 livelli.
Di seguito l'elenco dei nuovi percorsi normativi:
- Tipo 1-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 4 ore;
- Tipo 2-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 8 ore;
- Tipo 3-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 16 ore;
- Tipo 1-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 2 ore;
- Tipo 2-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 5 ore;
- Tipo 3-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 8 ore.
I lavoratori vengono nominati addetti alla gestione delle emergenze dal datore di lavoro o dal dirigente. La designazione preventiva dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l'autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda. Il Decreto non stabilisce un numero minimo di addetti, ma stabilisce che debba essere presente un numero degli stessi ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell'azienda stessa. La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio.
Il Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
L’Addetto al Primo Soccorso è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.
Le Aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre gruppi A-B-C, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti.
Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale riguardano l'attuazione dei primi interventi di soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche dell'ambiente di lavoro, allo scopo di fornire le conoscenze necessarie per attuare le azioni previste in situazioni di emergenza a fronte di un successivo intervento medico.
Il Corso Online Formazione dei Formatori della Sicurezza 24 ore è abilitante ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (Criteri per la qualificazione dei formatori della sicurezza), per diventare Formatore della Sicurezza sul Lavoro.
Il Corso è erogato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. correttivo D.Lgs. n 106/2009, dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e si ha come obbiettivo di fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali.
Diventare Formatore Sicurezza significa operare in un costesto finalizzato all'accrescimento della curtura della prevenzione di infortuni e malattie professionali nei differenti e molteplici settori lavorativi.
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette unità le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria. (Circolare n.12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il Corso PES-PAV-PEI è disciplinato dalla norma CEI 11-27 (V Edizione 2021) e dall’art. 82 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09.
L'art.82 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha reso obbligatorio che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica CEI 11-27 (V Edizione 2021), che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici. Tale qualifica può essere di Persona Avvertita (PAV), Persona Esperta (PES) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27 fornisce sia prescrizioni che linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità di:
PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il corso PES-PAV-PEI può essere svolto a distanza, come previsto dalla V Edizione (2021) della norma CEI 11-27.
Il corso RSPP/ASPP modulo A 28 ore è disciplinato dall`art. 32 comma 2, del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs 106/09 e dall`accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria in ogni azienda privata ed enti pubblici in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (tirocinanti, soci lavoratori, ecc…). L’azienda può nominare una persona all'interno o decidere di rivolgersi a un esperto esterno, in entrambi i casi si devono possedere i requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Le mansioni del RSPP sono molteplici e i vantaggi presentati dalla scelta di incaricare personale esterno all’azienda, porta dei benefici riguardo il risparmio dei costi per la formazione del personale interno, il continuo aggiornamento in materia, il controllo degli adempimenti e relative sanzioni previste dalla legge in caso di mancato rispetto delle norme vigenti.
Il corso "modulo A" per RSPP e ASPP tratta la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, descrive i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/08 e individua le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità di gestione delle emergenze, gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Tratta, inoltre, i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
Il corso Online RSPP/ASPP modulo A 28 ore costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP.
Il corso è propedeutico per l'accesso agli altri moduli : il "Modulo B" , gli eventuali moduli di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4 che si rivolgono sia agli RSPP che agli ASPP ed il "Modulo C" dedicato ai soli RSPP.
Il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP nella propria Azienda è tenuto a frequentare un corso di formazione base con una durata rapportata alla classe di rischio aziendale (Basso-Medio-Alto), secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il corso di RSPP datore di lavoro si pone come obiettivo di acquisire le conoscenze di base necessarie per poter svolgere i compiti previsti dalla normativa fornendo gli aspetti normativo-giuridici, tecnici e sull'organizzazione e la gestione della sicurezza e sulle fonti di rischio.
I percorsi formativi sono correlati alla classe di rischio aziendale ed i contenuti e durata sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
RSPP Datore di Lavoro a rischio basso - 16 ore;
RSPP Datore di Lavoro a rischio medio - 32 ore;
RSPP Datore di Lavoro a rischio alto - 48 ore.
Il corso online Dirigenti per la Sicurezza 16 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, definisce “Dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il corso per dirigenti ha l'obbiettivo di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione della sicurezza in azienda, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08. Sono inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Il corso RLS 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.
L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 il corso di formazione per RLS può essere erogato in modalità e-learning se previsto dal proprio CCNL.
Il corso preposti è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
l corso preposti ha l’obiettivo di formare il personale che ricopre il ruolo di preposto in riferimento alla tipologia di rischio indicato e in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La figura del preposto è di notevole importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità nell’attività lavorativa, inoltre vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana.
L’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 denominato "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro" definisce e inquadra il “lavoratore” come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori socialmente utili.
Leggendo gli obblighi dei Lavoratori riportati nell’art. 20 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si comprende che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare poi, la lett. h) prevede che il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alla formazione dei lavoratori, sono riportati negli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, ed i contenuti della formazione, nonchè la durata, sono previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Per i lavoratori è prevista una formazione generale di 4 ore, uguale per tutti, che rappresenta un credito permanente e una formazione specifica il cui numero di ore formative dipende dalla classe di rischio dell’attività svolta, identificata attraverso il CODICE ATECO e la propria mansione.
Si riportano di seguito i corsi completi per lavoratori:
Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 8 ore (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);
Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Medio 12 ore (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 16 ore (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica);
L’aggiornamento dei corsi per i lavoratori ha una cadenza quinquennale e la normativa prevede un unico corso di 6 ore per tutte le classi di rischio (basso, medio, alto):
Corso di Aggiornamento Lavoratori 6 ore.